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Risorse per Roma promuove il congedo parentale per i padri

Secondo l’OMS, un padre è coinvolto quando è presente a livello emotivo e assume un ruolo attivo nel proteggere, sostenere e promuovere la salute, lo sviluppo e il benessere di figli e figlie.

Risorse per Roma considera il congedo di paternità come strumento necessario a garantire una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e permettere una precoce instaurazione del legame tra padre e figlio.

Tale iniziativa si inserisce nel più ampio percorso intrapreso da Risorse nel corso dello scorso anno, con l’attuazione di politiche di welfare e il rafforzamento delle iniziative a favore delle madri lavoratrici, che hanno portato all’ottenimento della certificazione UNI/PDR 125:2022 nel mese di marzo e alla sottoscrizione del “Codice per le imprese responsabili in favore della maternità” presentato dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità nel mese di settembre.

Nell’ottica di favorire la conciliazione delle esigenze personali con le necessità organizzative e produttive aziendali, oltre a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, Risorse per Roma ha infatti sottoscritto un accordo integrativo nel mese di febbraio 2024, nel quale viene regolamentato l’utilizzo ad ore del congedo parentale. Il personale di Risorse, impiegato sia a tempo pieno che a tempo parziale, può usufruire del congedo parentale ad ore, per periodi minimi di un’ora giornaliera, purché la somma nell’arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a mezze giornate o multipli di mezze giornate.

Permettere ai padri di poter essere fin da subito co-partecipi nella cura dei figli e condividere le responsabilità per il lavoro di cura e le decisioni domestiche con l’altro genitore, contribuisce a ridurre lo stress e la depressione materna nel post-partum e a promuovere una relazione di coppia sana, rispettosa e non violenta.

 

Modalità di fruizione

Accanto al tradizionale istituto della maternità, sono previsti il congedo parentale e il congedo di paternità.

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto ai genitori biologici e adottivi che siano in costanza di rapporto di lavoro dipendente, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Più in particolare, il congedo parentale spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi, che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.

Con la Legge di Bilancio 2025, si amplia il periodo di congedo parentale indennizzato all'80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio.

La circolare INPS n. 3 del 2025, in particolare, ha specificato che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell'indennità per congedo parentale all'80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato come segue:

  • un mese con indennità maggiorata all'80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
  • un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all'80% dalla legge di Bilancio 2025;
  • un ulteriore mese con indennità maggiorata all'80% dalla legge di Bilancio 2025 da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.

Le maggiorazioni dell'indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità (maternità obbligatoria) o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Il congedo di paternità, invece, è rivolto esclusivamente ai padri lavoratori ed è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto ai padri lavoratori della durata di 10 giorni, fruibili nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 5 successivi ad esso, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

 

Infografica Congedo Parentale

 

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Data ultimo aggiornamento: 29.01.2025

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