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Accesso agli atti: vademecum per la compilazione della modulistica

Di seguito alcuni consigli per la compilazione della modulistica e per garantire efficacia alla propria richiesta di accesso agli atti presso l’Ufficio di Scopo Condono.

Il richiedente compila il Modello 01 (Domanda di Accesso INFORMALE agli atti amministrativi) in ogni sua parte, inclusi gli estremi del documento di identità, la titolarità (se proprietario o altro), la data e la firma, seguendo le indicazioni fornite dal Servizio Informazioni Digitale (S.I.D.).

Occorre indicare il numero di pratica (non il numero della “concessione”) e spuntare i singoli documenti desiderati (evitando di richiedere “tutto il fascicolo”: i documenti richiesti devono essere infatti identificabili).

Specificare la motivazione dell’accesso agli atti che ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L.241/90 è riferita a un interesse diretto, concreto e attuale (“compravendita”, “verifica della regolarità urbanistica”, “procedimento giudiziario”, etc.).

Una sentenza del Consiglio di Stato (n. 461, Sez. IV del 29 gennaio 2014) ha dichiarato inammissibile una richiesta di accesso agli atti motivata da una mera “esigenza storico-documentale”: la richiesta deve essere quindi puntualmente motivata e la motivazione deve essere riferita all’interesse che si intende tutelare con l’accesso agli atti.

Tale principio è riaffermato anche per evitare al cittadino inutili attese, ricerche infruttuose e spese superflue. A tal fine si invita a tenere conto delle seguenti indicazioni:

  • Se l’Ufficio di Scopo Condono richiede della documentazione, tale documentazione si intende non presente nel fascicolo. Chiedere di effettuare un accesso agli atti a seguito di una richiesta di documentazione da parte dell’Ufficio di Scopo Condono vuol dire allungare i tempi della lavorazione della pratica in oggetto, oltre che sovraccaricare tempi e modalità di svolgimento dell’attività amministrativa. Se si ritiene di aver già presentato la documentazione richiesta si consiglia di chiedere spiegazioni al Servizio Informazioni Digitale (S.I.D.), che potrà verificare se tale documentazione sia già stata presentata in tempi recenti. Si tenga conto che documentazione presentata a questo ufficio dieci o venti anni fa potrebbe non essere più conforme agli standard dettati dalla normativa attuale in materia tecnico-urbanistica e/o amministrativa e potrebbe quindi essere necessario produrre documentazione aggiornata.

    Per quanto riguarda le planimetrie si prega di prestare attenzione alla data della loro presentazione al Catasto. Tecnici e cittadini incorrono infatti spesso nell’errore di presentare a questo ufficio l’ultima planimetria dell’immobile disponibile al Catasto, mentre l’Ufficio di Scopo Condono richiede (salvo casi particolari) la planimetria relativa rigorosamente ed esclusivamente all’anno dell’abuso. In caso di errori materiali di accatastamento, l’Ufficio di Scopo Condono si riserva di chiedere un elaborato grafico in sostituzione della planimetria da allegare alla concessione. In generale, una nuova richiesta di documentazione a seguito di documentazione già trasmessa indica che la prima documentazione inviata non è sufficiente o non è conforme a quanto dettato dalla normativa e non può quindi essere utilizzata ai fini dell’iter istruttorio.

  • Se l’iter tecnico-amministrativo di una pratica non ha registrato negli ultimi mesi o negli ultimi anni delle attività rilevanti non è necessario effettuare un accesso agli atti per riavviarne la lavorazione. Se la pratica risulta ferma da tempo si può scrivere una mail al Servizio Informazioni Digitale (S.I.D.) e chiedere se sia mai stata presentata una richiesta di sollecito, ovvero un atto propulsivo col quale l’interessato chiede a questo ufficio di avviarne o riprenderne l’iter istruttorio. Se risulta essere stata correttamente presentata una richiesta di sollecito, l’utente si informa dei tempi di lavorazione e chiede all’U.R.P. di fare una segnalazione al Responsabile dell’istruttoria affinché verifichi perché tale sollecito non sia stato recepito e provveda a riavviare l’iter tecnico-amministrativo.

    Dopo qualche giorno (di norma due settimane) l’interessato scrive nuovamente a info.condono@rpr-spa.it per verificare che la propria segnalazione all’U.R.P. abbia avuto efficacia. Come non è necessario fare un accesso agli atti per far riattivare la lavorazione di una pratica, così non è necessario presentare un nuovo sollecito, naturalmente se il primo sollecito è stato correttamente presentato. Tale verifica può essere agevolmente fatta inviando una mail al S.I.D. (Servizio Informazioni Digitale, ovvero info.condono@rpr-spa.it).

L'accesso agli atti è soggetto al pagamento dei diritti di ricerca, visura e riproduzione come indicato nel Vademecum diritti pubblicato da Roma Capitale. La visione e la riproduzione dei documenti effettuate dal richiedente in autonomia con mezzi propri (apparecchi fotografici o digitali) sono gratuite salvo specifiche tipologie.

 

 
 
 
 
Data ultimo aggiornamento: 10.07.2024

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