Il certificato di agibilità è il documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Il certificato di agibilità può essere richiesto all’Ufficio Condono o alla U.O. Permessi di costruire del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (PAU) a seconda della fattispecie in cui ricade l’immobile di interesse.
Qualunque sia il destinatario della richiesta, Ufficio Condono o Dipartimento PAU, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma SUE.
Sono di competenza dell’Ufficio Agibilità dell’Ufficio Condono le unità immobiliari per le quali sia stato rilasciato Titolo Edilizio in Sanatoria ai sensi delle LL. 47/85, 724/94 e 326/2003, solo al ricorrere delle seguenti casistiche:
- se successivamente al titolo edilizio in sanatoria non siano presenti ulteriori titoli edilizi;
- in presenza di titoli successivi, qualora l’intervento abusivo sanato con titolo edilizio in sanatoria, sia stato effettuato su strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e non sia stato già ottenuto il relativo certificato ex art. 35 L. 47/1985 (su tali strutture non sono stati fissati dei parametri derogatori minimi ed è pertanto necessario che l’Ufficio Condono acquisisca caso per caso parere espresso della A.S.L. Roma 2 Servizio P.A.A.P.);
- se l’intervento abusivo oggetto di sanatoria è stato realizzato in deroga alle norme regolamentari all'epoca vigenti (Regolamenti Edilizio e di Igiene ma comunque nel rispetto dei parametri minimi derogatori di cui alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione degli strumenti Urbanistici n. 65 del 27.06.2012, successivamente integrata dalle Determinazioni Dirigenziali n. 86 del 24.01.2013 e n. 1073 del 28.09.2016), se non è stato ottenuto il relativo certificato di agibilità ex art. 35 L.47/1985 e sono stati effettuati successivi interventi edilizi che non hanno comportato l'adeguamento della porzione condonata alle norme regolamentari vigenti (ad esempio interventi sulla porzione oggetto di condono di Manutenzione ordinaria e Straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo, Ampliamento non subordinato all’adeguamento alle norme regolamentari vigenti oppure interventi sulla porzione non oggetto di condono).
Relativamente alle pratiche di competenza dell’Ufficio Condono Edilizio, è possibile richiedere informazioni allo sportello virtuale di Risorse per Roma, che risponde alla Email agibilita.condono@rpr-spa.it
Sono di competenza del Dipartimento PAU (Programmazione e Attuazione Urbanistica) le unità immobiliari per le quali sia stato rilasciato Titolo Edilizio in Sanatoria ai sensi delle LL. 47/85, 724/94 e 326/2003, solo al ricorrere delle seguenti casistiche:
- se successivamente al Titolo Edilizio in Sanatoria sia già stato rilasciato il Certificato ex art. 35 L. 47/1985;
- se l’intervento abusivo oggetto di sanatoria è stato realizzato nel rispetto delle norme regolamentari all'epoca vigenti (Regolamenti Edilizio e di Igiene e non sono necessarie le deroghe di cui alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione degli strumenti Urbanistici n. 65 del 27.06.2012, successivamente integrata dalle Determinazioni Dirigenziali n. 86 del 24.01.2013 e n. 1073 del 28.09.2016) se non è stato ottenuto il relativo Certificato di Agibilità ex art. 35 L.47/1985 e siano stati effettuati successivi interventi edilizi;
- se successivamente all’intervento abusivo sanato con titolo edilizio in sanatoria, senza che sia stato ottenuto il relativo certificato di agibilità ex art. 35 L. 47/1985, siano stati effettuati interventi edilizi sulla porzione oggetto di condono che hanno comportato la realizzazione di un manufatto in tutto o in parte diverso da quello condonato, quali Mutamento di Destinazione d’Uso, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione e Ricostruzioni e Ampliamento subordinato all’adeguamento alle norme regolamentari vigenti.
Allegati
Data ultimo aggiornamento: 10.07.2024
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