Il proprietario di un immobile oggetto di domanda di condono può presentare istanza di rinuncia se le opere abusive non sono più in essere o se è stata ripristinata la situazione originaria dell’immobile a seguito di DIA, SCIA o CILA.
La domanda può essere accolta:
Attenzione: l'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni false e mendaci sono punibili ai sensi del codice penale, ferma restando la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
Dal 21 maggio 2020 è attivo lo Sportello virtuale Rinunce Condono che è raggiungibile all’indirizzo Email rinunce.condono@rpr-spa.it (al servizio si accede allegando copia del documento di identità in corso di validità del proprietario dell’immobile o atto di delega e documento di identità di delegato e delegante se a scrivere è persona diversa dal proprietario)
La richiesta va presentata utilizzando il Modello 30 predisposto da Roma Capitale.
Se l’abuso oggetto della domanda di condono non è più in essere l’interessato spunta la voce corrispondente.
Se le opere abusive sono in procinto di essere eliminate l’interessato spunta la voce “altro” e dichiara che “le opere abusive saranno eliminate previa segnalazione al Municipio di competenza” e che “copia della comunicazione di fine lavori sarà inoltrata all’Ufficio di Scopo Condono”.
Se si tratta di una rinuncia parziale l’interessato spunta la voce corrispondente e allega una relazione esplicativa con una descrizione dettagliata dell’abuso commesso e della parte oggetto di rinuncia.
In tutti i casi occorre allegare:
Attenzione: nel caso in cui l’immobile faccia capo a diversi proprietari la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per rinuncia alla domanda di condono deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari
La documentazione va trasmessa via PEC all’indirizzo protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it
A conclusione dell’iter istruttorio l’Ufficio invia una comunicazione di accoglimento dell’istanza (o di improcedibilità ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 se la richiesta non è conforme alla normativa o è priva dei requisiti essenziali)
1. Come faccio a sapere se per un immobile oggetto di condono è stata presentata una richiesta di rinuncia alla domanda di condono?
Per sapere se per una domanda di condono è stata presentata una richiesta di rinuncia è possibile inviare una Email al Servizio Informazioni Digitale (S.I.D.) seguendo le indicazioni contenute nella pagina dedicata
2. Qual è lo stato di avanzamento della lavorazione della mia dichiarazione di rinuncia al condono?
Per conoscere lo stato di avanzamento del procedimento di Suo interesse è attivo lo Sportello virtuale Rinunce Condono al quale si accede inviando una Email all’indirizzo rinunce.condono@rpr-spa.it In questo momento sono in lavorazione presso l’Ufficio Rinunce al condono le richieste presentate nel 2017
3. Ho urgenza di chiudere rapidamente il procedimento. Cosa posso fare?
Qualora vi fossero le condizioni previste dalla normativa per richiedere la lavorazione accelerata della pratica è possibile presentare una richiesta di sollecito con procedura d’urgenza seguendo le indicazioni contenute nella pagina dedicata e pubblicata nella Sezione Condono edilizio del sito www.risorseperroma.it
4. La mia domanda di condono è suddivisa in tre sottonumeri. A quanto ammontano i diritti di segreteria?
L’importo dovuto a Roma Capitale a titolo di diritti di segreteria per una domanda di rinuncia al condono ammonta a 51.50€. Tale cifra è dovuta per ogni sottonumero per il quale si presenta la dichiarazione di rinuncia al condono
5. Alcuni anni fa ho presentato una domanda di rinuncia al condono a cui non ho dato seguito. Ora vorrei riavviarla, cosa devo fare?
L’Ufficio consiglia di ripresentare l’istanza secondo le istruzioni contenute in questa Guida, utilizzando la modulistica aggiornata e indicando gli estremi della precedente istanza di rinuncia. Se tale istanza era formalmente corretta l’Ufficio valuterà se applicare la procedura d’urgenza, mentre i diritti di segreteria già versati non devono essere pagati una seconda volta
6. Devo allegare la documentazione attestante la variazione catastale relativa al ripristino dello stato dei luoghi?
L’Ufficio di Scopo Condono non richiede la documentazione attestante la variazione catastale, la quale ai sensi della vigente normativa dovrebbe comunque essere presentata al catasto nell’anno solare in cui sono stati portati a compimento i lavori di ripristino. È sufficiente che il proprietario dichiari che “le opere abusive non sono più in essere” o che “le opere abusive saranno eliminate a seguito di DIA, SCIA o CILA” e “copia della comunicazione di fine lavori sarà inoltrata all’Ufficio di Scopo Condono”
7. Il sottonumero 3 della mia domanda di condono riguarda due abusi relativi allo stesso immobile e allo stesso subalterno. Posso rinunciare solo a uno dei due?
Sì, compilando il Modello 30, spuntando la voce “rinuncia parziale” e allegando una relazione descrittiva dettagliata dell’abuso oggetto del sottonumero 3 della domanda di condono e dell’abuso che “non è più in essere” o è in procinto di essere rimosso. Se la richiesta è fondata l’Ufficio procederà allo “scorporo” del sottonumero in più sottonumeri. Nel caso in cui il sottonumero di interesse sia oggetto di lavorazione presso la Linea istruttoria, l’Ufficio Rinunce consiglia di presentare una relazione asseverata richiedendo alla Linea istruttoria la suddivisione del sottonumero in più sottonumeri (uno per ogni abuso). La suddivisione preventiva del sottonumero di interesse facilita la presentazione della segnalazione di inizio attività di ripristino dello stato dei luoghi presso il Municipio di competenza e la successiva richiesta di rinuncia parziale all’Ufficio di Scopo Condono
8. Ho presentato erroneamente due domande di condono per lo stesso abuso. Devo presentare una dichiarazione di rinuncia al condono per una delle due istanze?
Se per un immobile oggetto di abuso edilizio sono state presentate due domande di condono equivalenti l’interessato più richiedere all’Ufficio di Scopo Condono l’annullamento di una delle due. A seguito di verifica l’Ufficio procederà ad annullare la pratica “doppia”.
Data ultimo aggiornamento: 10.07.2024
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